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- Versamento con assegno bancario o circolare presso i nostri uffici di Bologna; la UILDM provvederà ad emettere regolare ricevuta per la detrazione fiscale
 

NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

EROGAZIONI LIBERALI DEI PRIVATI

Le persone fisiche possono effettuare erogazioni liberali dirette in denaro fino ad un importo massimo di Euro 2.065,83 (pari a Lire 4.000.000) a favore delle ONLUS. Su detto importo possono pertanto usufruire di una detrazione d'imposta pari al 19% dell'importo corrisposto.
La detrazione, scomputabile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) può essere fruita nella misura massima di Euro 392,51.- (Lire 760.000.-) pari al 19% di Euro 2.065,83.- La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale o attraverso carte di debito o di credito e pre pagate, assegni bancari e circolari
 

EROGAZIONI LIBERALI DELLE IMPRESE E CESSIONI GRATUITE DI BENI

Per le imprese società di persone o di capitali sono detraibili quali oneri d'utilità sociale le erogazioni liberali dirette in denaro effettuate a favore delle ONLUS fino ad un massimo di Euro 2.065,83.- (pari a Lire 4.000.000.-) o del 2% del reddito di impresa dichiarato, i due limiti sono alternativi e non è richiesto di scegliere il minore tra i due.
La detrazione consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale o attraverso carte di debito o di credito e pre pagate, assegni bancari e circolari.
Possono essere detratte dalle imprese quali erogazioni liberali in natura, gli oneri relativi all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato ed utilizzati per rendere prestazioni di servizio a favore di ONLUS nei limiti del cinque per mille delle spese complessivamente sostenute per lavoro dipendente così come risulta dalla dichiarazione dei redditi.
Le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa non vengono considerati proventi tassabili se ceduti alle ONLUS, tuttavia il costo d'acquisto e di produzione di tali beni fino all'importo di Euro 1.032,91.- (pari a Lire 2.000.000.-) si considero erogazioni liberali e concorrono al raggiungimento del limite di Euro 2.065,83.- (pari a Lire 4.000.000.-) o del 2% del reddito d'impresa dichiarato stabilito per le erogazioni liberali in denaro.

 
IMPRESE ALIMENTARI E FARMACEUTICHE

Le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa possono essere ceduti alle ONLUS senza limiti quantitativi in esenzione d'imposta..
Questa agevolazione si applica, come detto, se vengono osservate le seguenti condizioni:

  • Della cessione deve essere data preventiva comunicazione con raccomandata a.r. all'Ufficio delle entrate competente;
  • L'ONLUS deve attestare il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità, alle finalità istituzionali;
  • L'ONLUS deve realizzare il predetto utilizzo (altrimenti decade dai benefici fiscali);
  • L'impresa cedente deve conservare la dichiarazione consegnata dall'ONLUS;
  • L'impresa cedente deve annotare nei registri IVA o in un apposito prospetto la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione.

Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore è previsto l'esonero comunicazione preventiva.

In base al comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs. 460/97 le imprese non possono godere contemporaneamente della deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'art. 65, comma 2, lett. A) e b) del TUIR e di quelle in denaro a favore delle ONLUS, previste dalla "nuova" lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR

 

 

LASCITI

La nostra associazione lancia una nuova campagna denominata: Un lascito testamentario a favore di UILDM. La scelta giusta. L’Associazione ricorda e incentiva l’opportunità di sostenere gli obiettivi sociali e di ricerca attraverso la formula del lascito testamentario. clicca qui per approfondire l'argomento
 

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