lasciti testamentari
 
L’idea di fare testamento suscita ancora in tutti noi timori e incertezze.È un problema culturale che da sempre ci portiamo dietro, ma fare testamento significa preoccuparsi degli altri, essere solidali: è un atto che va fatto serenamente per tutelare i propri cari e favorire coloro che ne hanno più bisogno. È inoltre l’unico modo per avere la certezza che le proprie volontà vengano rispettate.  Il testamento è un modo per continuare a partecipare alla vita anche quando il nostro percorso terreno sarà terminato. È inoltre l’unico strumento per destinare una quota del proprio patrimonio a una Onlus.
Il testamento
Il testamento (art. 587 c.c.) è un atto con il quale un individuo dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
È un atto strettamente personale che può essere eseguito sotto forma di testamento olografo, testamento pubblico o testamento segreto.

Il testamento olografo è la forma più utilizzata e per essere valido deve essere scritto di proprio pugno dal testatore, recare la data (giorno, mese e anno), essere firmato dal testatore e indicare chiaramente chi sono gli eredi. È consigliabile redigerlo in duplice copia consegnandone una a un notaio. Il testamento rimane valido finché non venga espressamente o implicitamente revocato con un testamento successivo. È tuttavia consigliabile, anche nel caso del testamento olografo, farlo leggere a un notaio che verificherà la presenza di tutti i requisiti e la chiarezza dei contenuti e potrà tenerne una copia in modo tale che non si corra il rischio che il testamento olografo venga distrutto, occultato o smarrito.

Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testamento segreto è redatto dal testatore e consegnato in busta sigillata al notaio alla presenza di due testimoni. Qualora non sia scritto di proprio pugno ogni pagina dovrà essere sottoscritta.

Con il testamento si può disporre solo parzialmente del proprio patrimonio (quota disponibile) quando vi siano il coniuge o ascendenti legittimi, figli naturali e/o legittimi, o loro discendenti (art. 536 c.c.).

Queste le possibili situazioni.

  • solo il coniuge
    1/2 del patrimonio va al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
  • coniuge e un figlio
    1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
  • coniuge e due o più figli
    1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
  • solo il figlio (senza coniuge)
    1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
  • due o più figli (senza coniuge)
    2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
  • solo ascendenti legittimi
    1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
  • coniuge e ascendenti legittimi
    1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Qualora invece il testatore sia completamente solo, non abbia quindi parenti, il testamento è lo strumento che consente di disporre del proprio patrimonio. Senza testamento la successione è più complessa: vengono contattati parenti fino al sesto grado oppure, in loro assenza, tutto va allo Stato.

Il notaio di fiducia è in grado di dare tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per fare testamento o una donazione.

Presentazione in formato PDF clicca qui

Esempio Lettera notarile per sottoscrivere il lascito clicca qui

 


Per maggiori informazioni, scarica l’opuscolo informativo e contatta la sede UILDM Bologna: 051/266013 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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